Lo Statuto

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Art. 1) Denominazione e Sede 

  1. E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile  e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Ecopotea – Laboratorio Ecologico Associazione di Promozione Sociale, in sigla Ecopotea Aps. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. 
  2. L’associazione ha sede legale in Via Enrico Fermi 23 nel Comune di Venticano (Av). L’associazione potrà costituire sedi secondarie su tutto il territorio Nazionale ed anche all’Estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2) Finalità e Attività 

  1. L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente – ma non esclusivo – dell’attività di volontariato dei propri associati, come previsto dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017: agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
      • agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
      • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 20/7/2020 agosto 1991, n. 281;
      • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
      • organizzazione e gestione di attività’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività’ di interesse generale di cui al presente articolo;
      • attività’ commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
      • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità’ organizzata;
      • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
      • organizzazione e gestione di attività’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
      • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità’ educativa;
      • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

    • Attività Sociali ed Ambientali: promuovere iniziative e progetti al fine di realizzare strumenti volti all’integrazione dei diversamente abili nella fruizione,  condivisione e compartecipazione delle esperienze culturali; iniziative e progetti volti alla salvaguardia e alla riqualificazione del territorio nell’ambito socio-culturale, ambientale e paesaggistico. Organizzazione e gestione di Gruppi d’Acquisto Solidali e di Autoproduzione in proprio e\o attraverso il supporto di Aziende Agricole; Recupero di strutture ed immobili da destinare a finalità agricole e\o artigianali ad impronta sociale (mulini, cantine, forni, caseifici, ecc.); promuovere iniziative per combattere l’insorgere delle solitudini volontarie; recupero di ambiti naturalistici e paesaggistici compromessi attraverso la gestione di oasi naturali, aree di protezione speciali o rifugi per animali, ecc; Coadiuvare attività di aziende agroalimentari che producano con sistemi sostenibili; 
    • Attività di Fund raising: eseguire raccolta di fondi per progetti di finalità sociale, culturale e di valorizzazione del territorio che si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati; 
    • Attività di Formazione: organizzazione, gestione, finanziamento e promozione di corsi di erboristeria, di agricoltura sostenibile, ecc. , sia in ambito scolastico sia extrascolastico, nonché per utenti esperti in grado di operare nei campi previsti dal fine associativo specificato nello statuto. Organizzazione, gestione, finanziamento e promozione di attività culturali e formative anche attraverso laboratori di inclusione sociale per soggetti maggiormente svantaggiati; 
    • Attività Culturali: Organizzazione di corsi, seminari, convegni, proiezione di film e documentari, festival cinematografici, concerti, mostre e fiere che abbiano come tematiche prevalenti quelle dell’ambiente e della salvaguardia del territorio o ad esso connesse e tutte le tematiche rientranti nelle finalità associative; promuovere percorsi didattico-educativi, turistico ricettivi in aree urbane e non urbane (fondi coltivati, musei, aziende agricole, percorsi naturalistici, ecc.), percorsi della memoria storica (borghi antichi, antiche botteghe artigianali, frantoi, mulini, ecc.); Coadiuvare le attività di fattorie didattiche; Curare la pubblicazione di libri, periodici, monografie, documenti, cataloghi, prodotti multimediali, ecc.;
    • Attività di Promozione e Consulenza: Promozione di oggetti a basso impatto ambientale, di prodotti zero-waste ed alternativi al monouso in plastica, promozione della cultura del riciclo e del riutilizzo anche attraverso la realizzazione di oggetti; promozione, informazione e divulgazione di buone prassi per la sostenibilità ambientale, dei sistemi energetici alternativi, di stili di vita a basso impatto ambientale; affiancamento degli operatori locali sulla tematica dell’inquinamento, dell’energia e di altri beni primari; promozione di una corretta gestione dei rifiuti attraverso la consulenza e la progettazione di azioni, acquisti e di management sul territorio in collaborazione con enti privati e pubblici favorendo processi di innovazione; 

4. Per il perseguimento delle proprie finalità l’associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine di perseguire le finalità associative. Potrà effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 3) Ammissione

Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il consiglio direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
  • sostenitori: sono coloro erogano contribuzioni volontarie o versano contributi finalizzati a determinate attività;
  • benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 4) Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione;
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
  • denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore; 

Gli associati hanno il dovere di versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Art. 5) Volontari e attività di volontariato

L’associato che intende prestare attività di volontariato a favore dell’associazione svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’assemblea.

Art. 6) Recesso ed esclusione dell’Associato

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.  L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 7) Gli organi Sociali

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea degli associati;
  • Consiglio direttivo;
  • Presidente;
  • Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale);
  • Collegio dei Probiviri (organo eventuale); 
  • Organo di controllo;
  • Organo di revisione;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 8) L’assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto; 
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; 
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario; 
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9) Compiti dell’assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • disciplina e delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  • Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.Art. 10) Validità assemblea
    1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 
    2. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
    3. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ¾ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati. 

    Art. 11) Consiglio Direttivo

    Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui

    competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

    • amministra l’associazione;
    • attua le deliberazioni dell’assemblea;
    • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
    • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
    • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
    • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

    Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire;

Art. 12) Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. 

Art. 13) Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderente all’Associazione. Rimane in carica per tre esercizi.

Il Collegio dei Revisori trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato della cassa dell’Associazione. Verifica bilancio e rendiconto economico-finanziario consuntivo e

preventivo, presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunione il Collegio redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 14) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione. I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre e restano in carica per tre esercizi. Sono rieleggibili per non più di due mandati esecutivi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e\o Revisore dei Conti. 

Compito del Collegio: decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione. Il loro lodo arbitrale è inappellabile; parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall’Art. 6.

Art. 15) Organo di Controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. L’organo di controllo: 

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16) Organo di revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17) Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 18) Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19) Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 20) Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21) Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017

Art. 22) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23) Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1.  il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo; 
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; 
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente 

Art. 24) Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.